Art. 3.
(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

      1. Le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del data-base delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.
      3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione.
      4. All'esito dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i

 

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soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.
      5. Le frequenze resesi disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.
      6. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.
 

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      7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.
      8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al data-base delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.
      9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 8, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.
      10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere di mercato all'esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati
 

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per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai princìpi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell'offerta di cui al presente comma.